PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Contribuzioni in favore dell'ordine pubblico da parte di soggetti privati).

      1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 36 per cento delle liberalità in denaro effettuate in favore di presìdi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, ovunque situati sul territorio nazionale.
      2. Le liberalità acquisite ai sensi del comma 1 rimangono tra i fondi a libera disposizione del presidio che le riceve, che deve utilizzarle, entro un anno dalla data di ricevimento, per l'acquisto di dotazioni tecniche, anche informatiche, per la lotta alla criminalità.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le procedure, ai fini di controllo, tramite le quali il responsabile del presidio deve periodicamente comunicare l'entità dei fondi ricevuti, il soggetto erogante e l'effettiva destinazione degli stessi, in tutto o in parte, alle finalità stabilite dalla presente legge. Con il medesimo decreto sono inoltre stabilite le modalità per l'effettuazione delle contribuzioni.
      4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Incentivi per la sicurezza privata
e delle imprese).

      1. Ai privati cittadini e alle piccole e medie imprese, come definite, da ultimo, dal decreto del Ministro delle attività produttive

 

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18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, in conformità alla disciplina comunitaria, che a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sostengono spese documentate per l'acquisto di sistemi di sicurezza, di impianti di allarme e di teleallarme, di vigilanza privata, di blindatura degli infissi di propri locali, è concesso un credito di imposta pari al 25 per cento dell'importo delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, sino ad un massimo di 2.580 euro per ciascun periodo di imposta.
      2. Il credito di imposta di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale disciplina.
      3. Il credito di imposta di cui al comma 1 non è rimborsabile; esso non limita, comunque, il diritto ai rimborsi di imposta spettanti ad altro titolo.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.